Art. 4.
(Comitato direttivo).

      1. L'indirizzo e la direzione del Servizio spetta al comitato direttivo.
      2. Il comitato direttivo è composto dal direttore del Servizio e da otto membri nominati con determinazione adottata di intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica tra persone di notoria indipendenza da individuare tra magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della magistratura ordinaria, tra gli avvocati e procuratori dello Stato, tra professori universitari ordinari in materie giuridiche e personalità dotate di alta e riconosciuta professionalità in campo giuridico e di organizzazione amministrativa ed aziendale.
      3. I membri del comitato direttivo sono nominati per sei anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. I dipendenti statali sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato.

 

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      4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le indennità spettanti al direttore ed ai componenti del comitato direttivo.